Richiesta di contatto e quotazione per fideiussione a favore dell’Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per attività  di ristrutturazione vigneti.
Durata 12 mesi, importo euro 10'471,20.
Scheda tecnica e contratto in file .doc allegato.
Estratto del contratto:
Oggetto: garanzia/polizza fidejussoria n. [Garanzia/polizza fideiussoria n.] per l’erogazione dell’anticipo concesso al beneficiario del sostegno per la ristrutturazione e riconversione di vigneti di cui al REG (UE) 1308/2013, art. 46 del Parlamento Europeo e del Consiglio e REG (CE) 555/2008 della Commissione.
CAMPAGNA 2016/2017
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PREMESSO
Che il Signor [Signor/a] nato a [Luogo di Nascita] il [Data Nascita] Codice Fiscale (CUAA) [Codice Fiscale], in proprio (in seguito denominato “Contraente”):
(OPPURE)
Che il Signor [Signor/a] nato a [Luogo di Nascita] il [Data Nascita] Codice Fiscale [Codice Fiscale] , in qualità  di legale rappresentante di [Persona Giuridica] , con sede legale in [Sede Legale] CUAA [CUAA] , (facoltativo) iscritta nel Registro delle imprese di [Registro Imprese] al n. [Numero R.I.], (in seguito denominato “Contraente”):
a) ha richiesto all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (in seguito denominata AVEPA) il pagamento anticipato di euro [Ammontare anticipo] [numeri e lettere] per l’esecuzione dei lavori relativi al piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’art. 9 del Reg. (CE) 555/2008 della Commissione, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 746/2016, domanda n. [Identificativo Domanda];
b) che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fidejussoria per un importo complessivo di euro [Importo Garantito], pari al 120% dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione degli importi richiesti da AVEPA ove risultasse che il Contraente non aveva titolo a richiedere, in tutto o in parte, il pagamento delle somme anticipate;
c) che qualora risulti accertata dagli Organi di Controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo l’AVEPA, ai sensi delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n.907/2014 e n.908/2014 e loro successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto;
d) che la presente polizza/garanzia avrĂ Â durata massima fino al 31/01/2022.
TUTTO CIĂ ’ PREMESSO
La Società  -Compagnia Assicuratrice/Banca [Denominazione] P.IVA [Partita IVA] con sede legale in [Sede Legale] iscritta nel Registro delle Imprese di [Registro Imprese] al numero [N. R.I.] nella persona dell’agente, funzionario, ecc. [Agente, Funzionario, ecc.] nato a [Luogo Nascita], il [Data Nascita], dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore nell’interesse del Contraente, a favore dell’AVEPA, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate, secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi previsti e calcolati secondo la normativa vigente, oltre a penalità  , imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AVEPA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni più oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro [Importo Garantito] [Numeri e lettere].
Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al Fideiussore, nel pagamento delle somme richieste da AVEPA e calcolati secondo le modalitĂ Â indicate nella comunicazione di escussione della garanzia di cui al successivo art. 4.
CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA
1. Disciplina generale
La presente polizza/garanzia è disciplinata dalle norme contenute nei regolamenti (UE) n.907/2014 e n.908/2014 e loro successive modifiche ed integrazioni nonchĂ© dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti. Le comunicazioni di AVEPA verso il Fideiussore saranno effettuate all’indirizzo della Direzione Generale della Compagnia/Banca che ha emesso la presente polizza/garanzia.
2. Durata della garanzia
La durata della garanzia è pari a dodici mesi dalla data posta come inizio di validitĂ Â della polizza/garanzia. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al Fideiussore da parte di AVEPA la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per ulteriori sei mesi e così via per ulteriori periodi semestrali fino alla concorrenza della durata massima; anche in quest’ultimo caso lo svincolo della polizza/garanzia viene effettuato mediante formale comunicazione di svincolo da parte di AVEPA al Fideiussore almeno trenta giorni prima della scadenza della relativa semestralitĂ Â .
Decorsi sei mesi dalla data della comunicazione relativa alla quantificazione definitiva del contributo, la cui erogazione in via anticipata è oggetto della presente fideiussione, la garanzia cessa automaticamente, ad esclusione del caso in cui la suddetta quantificazione definitiva sia inferiore al contributo erogato in via anticipata: in tale eventualitĂ Â la comunicazione costituisce l’avvio del procedimento di recupero delle somme richieste da AVEPA. La presente polizza/garanzia, come stabilito nelle premesse, avrĂ Â durata massima fino al 31/01/2022 purchĂ© all’interno di tale periodo non siano stati avviati da parte di AVEPA procedimenti di recupero nei confronti del beneficiario o di escussione verso il Fideiussore.
3. Garanzia prestata
Il Fideiussore garantisce ad AVEPA, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme che AVEPA richiederà  al Contraente.
4. Richiesta di pagamento
Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto di accertamento dell’indebito con obbligo di restituzione, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad AVEPA quanto richiesto, la garanzia potrà  essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. ModalitĂ Â di pagamento
Il pagamento dell’importo richiesto da AVEPA sarà  effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità  per il Fideiussore di opporre ad AVEPA alcuna eccezione, anche nell’eventualità  di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento di corrispettivi, commissioni o premi e interessi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte del Fideiussore. Tale pagamento avverrà  tramite accredito al conto corrente intestato ad AVEPA le cui coordinate saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.
6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 codice civile e di quanto contemplato all’art. 1957 codice civile, volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AVEPA.
7. Efficacia della garanzia
Nell’ambito dei termini fissati per la sua durata all’art. 2 la presente garanzia è efficace fino allo svincolo disposto sulla base di accertamenti attestanti la conformitĂ Â tecnica e amministrativa delle attivitĂ Â svolte in relazione all’atto di concessione del contributo effettuati da AVEPA, la quale dispone lo svincolo parziale o totale dandone comunicazione al Fideiussore ed al Contraente.
8. Foro competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di AVEPA il foro competente è quello di Padova.
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni del seguente punto afferente le “Condizioni generali della Garanzia”
5. ModalitĂ Â di pagamento.
6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni.
8. Foro competente.