Oggetto dell fideiussione : a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione tra le parti del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all'immobile sito in via della Cooperazione a Bologna e nello specifico a garanzia del corretto e puntuale pagamento dei canoni di locazione
ARTICOLO 1
(DURATA)
Il contratto è stipulato per la durata di 6 (sei) anni, dal 01/08/2016 al 31/07/2022 e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà  di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità  di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità  dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità  , agli usi per i quali ha esercitato la facoltà  di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità  dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
ARTICOLO 2
(CANONE)
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo locale definito tra le organizzazioni sindacali della proprietà  edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale e depositato il 7 febbraio 2008 presso il Comune di Bologna, è convenuto in € 7.200 (settemiladuecento/00) che il conduttore si obbliga a corrispondere tramite bonifico bancario, in 12 (dodici) rate eguali anticipate di € 600 (settecento/00) sul c/c intestato a .......
Tale canone ̬ stato determinato dalle parti sulla base dell̢۪applicazione dei seguenti criteri e parametri:
COMUNE DI BOLOGNA (BO) – ZONA B – VANI N. 4 – PARAMETRI N. 7 – PERCENTUALE DI AUMENTO PER ARREDO 0 – OSCILLAZIONE PERIODO DI RECESSO 5% - MAGGIORAZIONE PER DURATA 6 ANNI + 2: 10%. Euro/annuo/mq applicato: 70,00 €.
La parte locatrice dichiara di avvalersi del regime fiscale della cedolare secca pertanto, per tutta la durata dell’adesione a tale opzione (eventuali modifiche verranno comunicate al conduttore a mezzo raccomandata A/R), il canone non sarà  oggetto agli aggiornamenti annuali Istat, come si sarebbero dovuti applicare, nella misura contrattata del 75% della variazione dei prezzi al consumo comunicati dall’Istat, a partire dal secondo, in maniera automatica e senza richiesta alcuna da parte del locatore.
ARTICOLO 3
(DEPOSITO CAUZIONALE)
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ed anche a copertura dei canoni di locazione, il conduttore consegna al locatore (che con la firma del presente contratto ne rilascia quietanza) una fidejussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, emessa da primario istituto o compagnia italiana di € 7.200 (settemiladuecento/00) pari a 12 (dodici) mensilità  del canone, della durata di 3 anni. Entro un mese, prima dello scadere de tale fideiussione, la parte conduttrice dovrà  fornire alla parte locatrice una nuova fideiussione della durata di 5 anni (restanti 3 anni + 2), nel caso non vi provveda, la parte locatrice è autorizzata fin da ora ad escutere la fideiussione in suo possesso. La fidejussione verrà  resa al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità  immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ARTICOLO 4
(ONERI ACCESORI)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture agricole e dei trasporti di concerto con il Ministro dell̢۪economia e delle finanze ai sensi dell̢۪art. 4, comma 2, della legge 431/1998.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo – entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Il conduttore, si obbliga a versare, unitamente al canone di locazione, le spese condominiali nella misura di € 180,00 (centottanta/00) mensili salvo conguaglio a fine esercizio. Tali spese sono comprensive di riscaldamento e fornitura dell’acqua calda salvo conguaglio.
ARTICOLO 5
(SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE)
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore.
Il conduttore partecipa alle spese di registrazione nella misura del 50% sulle imposte di registro mentre i bolli sono totalmente a suo carico.
In caso di recesso anticipato del conduttore, le spese di risoluzione saranno interamente a suo carico.
ARTICOLO 6
(PAGAMENTO, RISOLUZIONE E PRELAZIONE)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari ad una mensilità  del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392.
La vendita dell’unità  immobiliare locata – in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore – non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 7
(USO)
L̢۪immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi ma mai in numero superiore a 6 persone.
Salvo espresso patto scritto contrario, ̬ fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l̢۪articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
ARTICOLO 8
(RECESSO DEI CONDUTTORI)
E’ facoltà  del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima.
ARTICOLO 9
(CONSEGNA)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità  immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, che avviene contestualmente alla firma del presente contratto, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegnano a riconsegnare l’unità  immobiliare locata nello stato in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso ed imbiancata, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile, ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come s’impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttorl compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
ARTICOLO 10
(MODIFICHE E DANNI)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità  per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti non dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
ARTICOLO 11
(ASSEMBLEE)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità  immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità  di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. I tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) il conduttore si riunisce in apposita assemblea, convocata dalla proprietà  o da almeno tre conduttori.
ARTICOLO 12
(IMPIANTI)
Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla possono pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all̢۪impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n.412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall̢۪articolo 11, comma 2, del citato DPR.
ARTICOLO 13
(ACCESSO)
Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità  immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbino – motivandola- ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità  immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita con le seguenti modalità  : il sabato dalle 15:00 alle 16:00.
ARTICOLO 14
(COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e dei conduttori ed un terzo – che svolge funzioni di presidente – sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissioni non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
ARTICOLO 15
(VARIE)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti ed agli usi locali nonch̩ alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all̢۪Accordo territoriale.
Letto, approvato e sottoscritto
BOLOGNA,
LOCATORE CONDUTTORE
______________________ __________________________
A mente dell̢۪art. 1342, secondo comma, codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articolo 1 (durata), 2 (canone), 3 (deposito cauzionale), 4 (oneri accessori), 6 (pagamento, risoluzione e prelazione), 7 (uso), 8 (recesso del conduttore), 9 (consegna), 10 (modifiche e danni), 11 (assemblee), 12 (impianti), 13 (accesso), 14 (commissione di conciliazione) e 15 (varie) del presente contratto.