Sono il presidente di una associazione culturale. Avremmo la necessità  , oltre che di coprire i rischi da normali attività  di associazione, di assicurare la realizzazione della conversione da trazione con motore a scoppio a trazione con motore elettrico di una Ford Fiesta Titanium 1.4 GPL.
Una delle aziende che collaborano col nostro progetto, B.Engineering, ci concederà  in comodato d'uso gratuito la sua officina, che è costituita da un capannone di 5000 metri quadrati dotato delle normali attrezzature tipiche di un'officina meccanica di assistenza alle automobili (di fatto questo è il loro lavoro, infatti sono meccanici ufficiali della ex Bugatti).
Il nostro prototipo utilizzerà  un motore elettrico in corrente alternata trifase asincrono, varie schede elettroniche di interfaccia con le centraline presenti sul veicolo, una batteria al litio ferro fosfato (lifepo4), della cavetteria in rame, staffe ed adattatori meccanici di connessione al veicolo.
Andremo a smontare il motore a scoppio, il sistema di raffreddamento, il sistema di scappamento ed alcuni accessori meccanici (staffe, piastre, ecc.). L'attività  prevede l'uso di un ponte sospeso e la possibilità  di lavorare con carichi sospesi (l'intero veicolo ed il motore a scoppio con i suoi accessori durante le fasi di smontaggio e montaggio), oltre che il rischio dovuto alla tensione della batteria che andremo ad usare che sarà  di 154 volt in corrente continua.
Le persone coinvolte saranno i 17 sviluppatori del progetto che contemplano anche i due fondatori (io ed alberto trentadue). Complessivamente le operazioni di creazione del prototipo richiederanno un massimo di 4 - 6 mesi di attività  .
La costruzione del prototipo costerà  complessivamente attorno ai 20.000 euro che ci siamo in parte autofinanziati ed in parte sono stati coperti da sponsor (in denaro ed in componenti e materiali).
Estratto dello statuto dell'associazione:
Articolo 3 - Scopo Sociale
L̢۪Associazione ha lo scopo di:
a. Promuovere ed organizzare la ricerca e lo sviluppo scientifico e tecnologico nel campo della
mobilità  sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili e fonti alternative non inquinanti,
principalmente mediante l̢۪opera prestata volontariamente e gratuitamente dai propri soci
associati e/o sostenitori;
b. Attività  di divulgazione e diffusione, tra gli associati ed anche presso il pubblico, della
conoscenza delle energie da fonti rinnovabili della mobilità  sostenibile e/o delle fonti di
energia rinnovabili e delle loro interrelazioni nel rispetto dell'uomo, dell'ambiente e
dell'etica, in particolare applicate ai mezzi di locomozione attualmente esistenti ed in
circolazione, sia a livello nazionale che internazionale, svolgendo le attività  necessarie, in
regime di open source e open hardware, opportune ed idonee alla divulgazione della
conoscenza;
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c. Realizzazione di modelli prototipali di dispositivi elettrici, elettronici e meccanici o
alternativi ovvero di veicoli completi a trazione elettrica o alternativa, da utilizzare nella
sperimentazione e la ricerca per successive trasformazioni dei diversi mezzi di locomozione
attualmente disponibili, nonché di modelli prototipali di dispositivi da utilizzare nella
sperimentazione e la ricerca di nuove fonti di energia sostenibile e delle interazioni fra
mobilità  sostenibile e fonti di energia sostenibili.
d. Raccogliere i fondi necessari alla ricerca nel campo della mobilità  sostenibile da fonti di
energia rinnovabile, con particolare attenzione per l̢۪impiego di motori elettrici in
sostituzione dell̢۪attuale tecnologia;
e. l’Associazione potrà  favorire la realizzazione l'edizione e la diffusione di pubblicazioni
periodiche attinenti alle ricerche svolte.
f. L̢۪Associazione si propone anche lo scopo di realizzare interscambi culturali e di
conoscenza scientifica con altre nazioni europee ed extra UE al fine di approfondire la
conoscenza scientifica nel campo della mobilità  sostenibile e delle fonti di energia
sostenibili.
g. L̢۪Associazione persegue anche lo scopo di realizzare e gestire laboratori di ricerca e di
sviluppo attinenti allo scopo associativo nonché da utilizzare per la sperimentazione, le
prove e la realizzazione dei dispositivi di cui al punto c.
h. L’Associazione al fine di realizzare gli scopi enunciati in questo articolo potrà  avvalersi
anche di personale qualificato esterno all̢۪associazione in possesso della necessaria
competenza tecnologica e scientifica che presti l’attività  sia gratuitamente che dietro
compenso, autorizzato dal Consiglio Direttivo;
i. L’Associazione può realizzare i propri programmi associativi anche con la collaborazione
delle Università  degli Studi italiane e straniere, e degli Istituti scolastici italiani e stranieri di
qualsiasi ordine e grado.
j. L’Associazione, al fine di raggiungere i suoi scopi, potrà  richiedere erogazioni liberali,
contributi e finanziamenti ad enti pubblici e privati, aziende e privati cittadini. In linea
generale, l’Associazione potrà  porre in essere, direttamente e/o indirettamente, tutte quelle
attività  funzionali al raggiungimento degli scopi associativi.
k. L̢۪associazione non ha scopi di lucro, ̬ apolitica e aconfessionale, non ̬ ente commerciale
ai fini fiscali, non distribuirà  utili. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno reinvestiti
nelle attività  istituzionali dell’Associazione ovvero devolute ad associazioni e/o enti aventi
analogo scopo.
Articolo 4 - Durata
L’Associazione avrà  durata fino al 31.12.2060.
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Articolo 5 - Risorse Economiche
a. L̢۪Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento
delle proprie attività  da:
a. Quote e contributi degli associati;
b. Eredità  , donazioni e legati;
c. Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni
pubbliche;
d. Contributi dell̢۪Unione Europea e di organismi internazionali;
e. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso
lo svolgimento di attività  economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
b. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere
ripartito fra gli associati n̩ durante la vita dell̢۪Associazione, n̩ all̢۪atto del suo scioglimento.
Articolo 6 - Doveri e Diritti degli Associati
a. Gli associati sono obbligati:
a. Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
b. A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti
dell̢۪Associazione;
c. A versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
b. Gli associati hanno diritto:
a. A partecipare a tutte le attività  promosse dall’Associazione;
b. A partecipare all̢۪assemblea con diritto di voto;
c. Ad accedere alle cariche associative.
c. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di
altri cespiti di proprietà  dell’Associazione.
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Articolo 7 - Organi dell̢۪Associazione
L̢۪Associazione ̬ dotata dei seguenti organi:
- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente dell̢۪Associazione
- Vice presidente (quando nominato)
- Segretario
- Tesoriere
Articolo 8 - Assemblea degli Associati
L̢۪assemblea degli associati ̬ l̢۪organo sovrano dell̢۪Associazione ed ̬ costituita dagli Associati
Fondatori e dagli Associati Ordinari, le sue deliberazioni validamente assunte ai sensi di legge e
del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche qualora gli stessi siano assenti o
dissenzienti, a condizione che vengano rispettate le norme e i termini in merito alla
convocazione dell̢۪assemblea.
Il diritto di partecipare alle assemblee, ordinarie e straordinarie, è esteso a tutti gli associati che
siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Ogni associato può esprimere un solo voto e può rappresentare, mediante delega scritta, non più
di due associati. L̢۪Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro sei mesi dalla
chiusura dell̢۪esercizio associativo, nella sede e nei giorni che saranno stabiliti dal Consiglio
Direttivo. Può anche essere convocata in via straordinaria su determinate questioni, quando ne
faccia richiesta il Consiglio Direttivo o un terzo degli Associati.
L̢۪Assemblea ha i seguenti compiti:
a) Approva il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo
b) Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
c) Determina l̢۪ammontare delle quote associative;
d) Delibera nelle materie sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o riservate
alla sua competenza dallo statuto;
L̢۪Assemblea ̬ validamente costituita quando vi siano rappresentati almeno i due terzi degli
associati, e le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti presenti anche per delega. In
seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e
le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti anche per delega.
L̢۪assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto e sulla eventuale
decisione di sciogliere anticipatamente l̢۪associazione.
L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare sulle modifiche statutarie è validamente
costituita quando siano presenti, anche per delega, almeno il 60% degli associati, e le decisioni
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vengono prese a maggioranza dei voti rappresentati, salvo che per le elezioni delle cariche
associative per le quali è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti.
Le votazioni in merito allo scioglimento anticipato dell̢۪associazione sono valide se assunte con
il voto favorevole del i due terzi degli associati presenti anche per delega.
Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante
avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, che può essere anche
diverso dalla sede dell'Associazione, e l'ordine del giorno con indicazione delle materie da
trattare, da inviare a mezzo posta elettronica certificata o mezzo informatico equivalente
all̢۪indirizzo di ogni associato, e/o pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno 8 giorni
prima di quello fissato per l'adunanza. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono
presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente, o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, da un altro Vice Presidente o
Consigliere o da un altro Associato prescelto dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea
viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.
Articolo 9 - Associati dell̢۪Associazione
Gli associati dell̢۪associazione possono essere persone fisiche e persone giuridiche in possesso
dei requisiti previsti dallo statuto, oggetto di verifica da parte del Consiglio Direttivo. Gli
associati devono essere studiosi delle materie scientifiche oggetto della ricerche
dell̢۪associazione, o cultori delle materie tecniche relative alle ricerche scientifiche statutarie, o
chiunque sia appassionato e sperimentatore delle materie tecniche e non, amministrative e
logistiche relative alle ricerche tecnologiche e scientifiche delle aree in cui opera l'associazione
o di aree diverse comunque ad essa pertinenti.
L̢۪Associato deve avanzare apposita domanda compilando il modulo che l̢۪Associazione
provvederà  a sottoporgli, fornendo tutti i dati richiesti ed utilizzati ai soli fini associativi.
L’Associato dovrà  procede al versamento della quota associativa oggetto di quantificazione
dall̢۪Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, anche tenendo conto della
situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’Associazione. L’associazione potrà Â
prevedere anche quote ridotte in considerazione dell’età  e/o delle condizioni economiche di
particolari soggetti richiedenti, i quali non abbiano un rapporto di lavoro continuativo e/o
stabile, previa proposta avanzata dal Consiglio Direttivo all̢۪Assemblea.
Gli Associati non assumono alcuna responsabilità  oltre il versamento della quota associativa, la
quale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Gli Associati hanno tutti gli stessi diritti, e viene garantita ed assicurata una disciplina uniforme
del rapporto associativo e delle modalità  in cui detto rapporto si esprime e manifesta.
Gli Associati possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera in favore delle
attività  di ricerca e sviluppo statutarie incluse quelle attinenti la creazione di modelli prototipali
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e conseguenti sperimentazioni, ed in generale alle iniziative promosse ed organizzate
dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
Gli Associati saranno registrati in un apposito registro nel quale presteranno il loro consenso
espresso alla prestazione GRATUITA della propria opera volontaria per il raggiungimento degli
scopi statutari.
La qualifica di Associato si perde per morte, per dimissioni, decadenza per morosità  protratta
oltre sei mesi dalla data di scadenza del versamento della quota annuale, ovvero per esclusione
proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea in caso di indegnità  dell’Associato
a causa di attività  pregiudizievoli per l'Associazione o incompatibili con le finalità  dell'Ente. La qualifica di associato non è trasferibile.
Articolo 10 - Sostenitori dell'Associazione
Potranno divenire Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e
private, che intendono collaborare con l'Associazione, offrendo ad essa un contributo in termini
economici e/o di servizi a sostegno dei propri scopi.
I sostenitori non sono associati dell'Associazione e non sono soggetti ai relativi diritti e doveri.
La qualifica di sostenitore viene assegnata dal Consiglio Direttivo per la durata ritenuta dal
medesimo congrua al contributo offerto. In caso di mancato rinnovo dell'erogazione del
contributo il sostenitore perde tale qualifica.
Articolo 11 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, che potrà  variare da un
minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, nominati dall̢۪Assemblea per una durata di anni tre, i
quali saranno rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è dotato dei poteri di ordinaria amministrazione
e si riunisce validamente con la presenza del Presidente, ed in caso di sua indisponibilità  il
membro più anziano ne farà  le veci, ed alla presenza di almeno la metà  dei suoi componenti. Le
votazioni saranno assunte con il voto favorevole della metà  più uno dei componenti presenti ed
in caso di parità  prevale il voto del Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo
mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o mezzo informatico equivalente
a tutti i componenti e a mezzo pubblicazione sul sito internet dell̢۪associazione, almeno due
volte all̢۪anno, o su richiesta di almeno 3 membri, con un preavviso di almeno 8 giorni. Le
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riunioni possono tenersi anche a mezzo di videoconferenza ed in tale ultimo caso la riunione si
considera tenuta nel luogo ove è presente il Presidente.
Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sarà  deciso dall’Assemblea, la quale
procederà  anche alla loro nomina nel corso della prima riunione. Qualora nel corso del mandato
del Consiglio Direttivo dovessero venire a mancare uno o più componenti, sarà  il Consiglio
Direttivo stesso a provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione di altri nuovi membri,
sino alla prima Assemblea degli Associati, la quale provvederà  alla loro formale sostituzione e
sarà  convocata a tale scopo dal Presidente tempestivamente e comunque non oltre i 30 giorni
successivi alla delibera del Consiglio Direttivo di cooptazione del nuovo membro. La scadenza
del mandato del nuovo membro coinciderà  con quella del membro sostituito.
I membri del Consiglio Direttivo, che hanno proposto il rendiconto da approvare all̢۪Assemblea,
dovranno astenersi dalla relativa votazione assembleare, così come per ogni votazione che li
riguarda direttamente o nella loro qualità  di membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina il suo Presidente ed il Segretario nella prima riunione ed ha la
facoltà  di nominare un eventuale vice presidente.
Al termine di ogni riunione del Consiglio Direttivo il Segretario redige verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Articolo 12 - Presidente
L̢۪Assemblea alla prima riunione nomina il Presidente dell̢۪Associazione, il quale presiede
anche il Consiglio Direttivo oltre all̢۪Assemblea degli Associati. Il Presidente ̬ il legale
rappresentante dell̢۪Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi, negli eventuali
contenziosi, giudizi e vertenze.
Al Presidente è conferito anche il potere di delegare a terzi, anche non associati, il potere di
rappresentare l̢۪Associazione per singoli atti.
Il Presidente si deve occupare di dare esecuzione alle delibere dell̢۪Assemblea e del Consiglio
Direttivo, esercita i poteri a lui conferiti dal Consiglio Direttivo, rappresenta l̢۪Associazione nei
rapporti e relazioni con le autorità  nazionali ed internazionali, le pubbliche amministrazioni, enti
pubblici e privati, associazioni di categoria e professionali in genere ed ogni altro soggetto.
In caso di assenza e/o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente, qualora
nominato e presente, ne assume le veci.
Qualora sia assente anche quest’ultimo l’Associazione sarà  rappresentata dal membro più
anziano che svolgerà  le attività  strettamente necessarie e non rinviabili.
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Articolo 13 - Rappresentanza legale dell'Associazione
Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed
in giudizio, ed ha la facoltà  di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere
l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli, previa delibera del Consiglio
Direttivo di approvazione e autorizzazione.
La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al
Vicepresidente che, munito di idonea delega, sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o
di suo impedimento.
Articolo 14 - Segretario
Il Segretario, una volta nominato dal Consiglio Direttivo, partecipa a tutte le sue riunioni
predisponendo il verbale che verrà  sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario. Cura la
tenuta dei libri sociali dell̢۪Associazione, relativamente al Libro degli Associati, Libro verbali
del Consiglio Direttivo, Libro verbali dell̢۪Assemblea sottoscritti dal Presidente e Segretario, o
membri in loro sostituzione.
Il Segretario si occupa anche di curare e mantenere i rapporti con tutti gli associati e, quando
richiesto, provvede alla trasmissione delle comunicazioni, ovvero di copia dei verbali delle
riunioni.
In merito alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell̢۪Assemblea si occupa di curarne
l̢۪organizzazione ed i relativi adempimenti precedenti e successivi.
La carica di Segretario è di tre anni e coincide sempre con la durata del Consiglio Direttivo.
Articolo 15 - Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dall̢۪Assemblea e partecipa a tutte le riunioni del Consiglio
Direttivo e supporta il Segretario nella loro organizzazione seguendo le sue indicazioni. Cura la
tenuta della contabilità  e dei libri contabili dell’Associazione da lui sottoscritti unitamente al
Presidente. Insieme a quest̢۪ultimo, predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo
annuale da sottoporre all̢۪attenzione del Consiglio Direttivo
La carica di Tesoriere è di tre anni, è rieleggibile una sola volta consecutivamente e coincide
sempre con la durata del Consiglio Direttivo.
Articolo 16 - Gratuità  delle cariche associative
I membri degli organi collegiali e singoli dell̢۪Associazione non percepiscono alcun compenso
per la carica ricoperta salvo i rimborsi spese autorizzati dal Consiglio Direttivo.
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Articolo 17 - Patrimonio dell̢۪Associazione
L̢۪Associazione rinviene i mezzi necessari al suo sostentamento e allo svolgimento della propria
attività  dalle entrate dell'Associazione costituite dalle quote associative annuali versate dagli
Associati.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
b) erogazioni da chiunque ed a qualsiasi titolo prestate, contributi, donazioni e liberalità  in
genere.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività  associative e di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie o strumentali,
ritenute utili per il conseguimento dello scopo associativo.
Articolo 18 - Esercizio sociale e Bilancio
L̢۪esercizio dell̢۪Associazione inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31.12 di ogni anno
solare. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, entro i due mesi successivi, procede
alla formazione del Bilancio d’esercizio, su proposta del Presidente e del Tesoriere, che verrà Â
sottoposto all̢۪approvazione dell̢۪Assemblea entro il termine previsto dallo statuto.
Il Bilancio sarà  costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da eventuali altri
documenti richiesti dalla normativa vigente. Il Presidente sottopone all̢۪approvazione
dell̢۪Assemblea il Bilancio consuntivo, come sopra predisposto e documentato, e redatto dal
Tesoriere previa approvazione del Consiglio Direttivo, completo delle eventuali relazioni del
Consiglio Direttivo.
Articolo 19 - Risultato della Gestione
Qualora il risultato della gestione determinasse degli utili e/o comunque avanzi di gestione,
questi saranno investiti negli esercizi successivi e destinati esclusivamente agli scopi
dell̢۪associazione.
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la propria durata, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che
perseguono il medesimo scopo. Il Consiglio Direttivo ̬ l̢۪organo competente alla destinazione e
utilizzo dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione degli scopi associativi.
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Articolo 20 - Recesso dell̢۪Associato
Ogni Associato può liberamente recedere dall’Associazione dopo il primo anno, termine
minimo in cui ̬ richiesta la permanenza nell̢۪Associazione.
L’Associato dovrà  comunicare la propria intenzione di recedere dall’Associazione mediante
posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e con un
preavviso di giorni 30 dalla sua decorrenza.
Articolo 21 - Esclusione dell̢۪Associato
L̢۪esclusione dell̢۪associato viene proposta dal Consiglio Direttivo, corredata da adeguata
motivazione, all̢۪Assemblea degli associati convocata con un preavviso di almeno 30 giorni con
le modalità  previste dallo statuto.
L’esclusione dell’associato può essere deliberata esclusivamente in conseguenza di gravi
violazioni commesse dall̢۪Associato, violazioni dello Statuto dell̢۪Associazione, comportamenti
posti in essere in danno dell̢۪Associazione o che ne possano compromettere il buon nome. La
delibera di esclusione dell̢۪associato deve essere assunta con votazione favorevole di due terzi
degli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota
associativa ed è immediatamente valida e vincolante.
La delibera di esclusione dell̢۪associato viene comunicata all̢۪interessato a mezzo posta
elettronica certificata oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha immediata
applicazione.
L̢۪esclusione dell̢۪associato ha effetto immediato e viene tempestivamente annotata nel libro
degli Associati a cura del Segretario, e in caso di sua indisponibilità  del Tesoriere e, qualora
indisponibile anche quest̢۪ultimo, del Presidente.
L̢۪omesso pagamento della quota associativa annuale determina automaticamente l̢۪esclusione
dell̢۪Associato con decorrenza dal primo gennaio dell̢۪esercizio in cui il pagamento non ̬
avvenuto.
Articolo 22 - Patti dell̢۪Associazione e Modifiche
Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere formulate da almeno un quinto
degli Associati in regola con i versamenti delle quote associative, e dovranno essere indirizzate
preliminarmente al Consiglio Direttivo che sarà  obbligato a sottoporle al vaglio dell’Assemblea
degli Associati al fine di essere oggetto di eventuale approvazione. Tali proposte dovranno
essere rese note a tutti gli associati entro i 15 giorni successivi alla trasmissione delle stesse al
Consiglio Direttivo con idonei mezzi.
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Articolo 23 - Scioglimento dell̢۪Associazione e Liquidazione
Lo scioglimento dell̢۪Associazione deve essere deciso con delibera dell̢۪Assemblea straordinaria
degli Associati che contestualmente nominerà  il liquidatore dell’Associazione. A seguito dello
scioglimento, da qualsiasi causa determinato, il patrimonio residuo dovrà  obbligatoriamente
essere devoluto ad altre associazioni senza scopo di lucro che svolgono le stesse attività  di
ricerca tecnologica e scientifica, secondo quanto determinato dall̢۪Assemblea che delibera lo
scioglimento. E̢۪ espressamente escluso qualsiasi rimborso agli associati a qualsiasi titolo.
La proposta di scioglimento dell’Associazione dovrà  essere formulata da almeno un terzo degli
associati iscritti e in regola con i versamenti.
Articolo 24 - Controversie e Foro Competente
Qualunque controversia insorga tra l’Associazione e gli Associati sarà  devoluta alla esclusiva
competenza del Tribunale di Modena con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e/o
facoltativo.
La legge applicabile è quella italiana.
Articolo 25 - Norma Finale
Salvo che non sia imposto dalla legge, durante la vita della associazione, non saranno distribuiti,
neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale. In caso di
scioglimento, cessazione o estinzione dell̢۪Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio
residuo verrà  devoluto a fini di utilità  sociale.
Articolo 26 - Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato in questo statuto, si rinvia al codice civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia di associazionismo.